
di Lucia Izzo - La legge n. 54/2006 ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori a seguito della cessazione della relazione affettiva e della convivenza. Un'innovazione essenziale per garantire quello che oggi un principio consolidato a libello nazionale e sovranazionale, ovvero quello alla "bigenitorialit" che ha preso il posto della "maternal preference"
Solo ove ci non sia possibile, il giudice dovr stabilire a quale di essi i figli sono affidati e determinare i tempi, nonch e le modalit della loro presenza presso ciascun genitore. Invece, l'affidamento esclusivo, ovvero quello a uno solo dei genitori, pu essere disposto dal giudice qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore (cfr. art. 337-quater c.c.)
Pertanto, la regola dell'affidamento condiviso derogabile (cfr. Cass., sent. 17137/2017) solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Tale contrariet, hanno soggiunto gli Ermellini, deve valutarsi esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravit tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacit di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare.
In aderenza a tali principi, sono diverse le situazioni in cui la giurisprudenza ha ritenuto di dover intervenire disponendo l'affidamento dei minori in via esclusiva a uno solo dei genitori, derogando cos alla preferenza per l'affidamento condiviso.
Nel caso in esame, a far propendere per la scelta dell'affido esclusivo, stato l'atteggiamento del padre che, a seguito della separazione, si era mostrato totalmente disinteressato ai figli che erano rimasti privi sia del supporto affettivo che di quello economico del genitore.
Il Tribunale di Napoli (sent. 3934/2017) ha rammentato, aderendo all'orientamento dei giudici di legittimit (cfr. ex multis, Cass. n. 16593/2008 e n. 24526/2010) che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo debba essere sorretta da una motivazione non solo pi in positivo sulla idoneit del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneit educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore
Sempre il Tribunale partenopeo (sent. 3934/2017) ha rammentato, aderendo all'orientamento dei giudici di legittimit (cfr. ex multis, Cass. n. 16593/2008 e n. 24526/2010) che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo debba essere sorretta da una motivazione non solo pi in positivo sulla idoneit del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneit educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore
Ma non solo solo i giudici di merito ad aver chiarito che, nonostante la preferenza per l'affidamento condiviso e il voler favorire la bigenitorialit, talvolta non sia possibile n nell'interesse del minore perseguirla a ogni costo.
Gli Ermellini sottolineano che, in tema di affidamento dei figli minori, il giudice deve operare una valutazione prognostica nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole circa le capacit dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione.
Tale giudizio va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacit di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilit a un assiduo rapporto, nonch della personalit del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che in grado di offrire al minore (cfr. Cass, sent. n. 18817/2015).
Conclusione a cui giunta la Cassazione anche nell'ordinanza n. 19386/2014, disponendo l'affidamento esclusivo al padre della figlia, essendosi la madre completamente disinteressata della bambina, addirittura trasferendosi altrove. Un comportamento che, per i giudici, denota un'incostanza e una trascuratezza nell'adempimento dei doveri genitoriali, tale da ritenere l'affidamento esclusivo e il collocamento presso il padre il regime pi adeguato alle esigenze della minore nonch l'unico "in grado di assicurare ad essa la certezza e la stabilit che non ha avuto con la madre".
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